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D.P.R. 06/04/2006 n. 2073. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali. 4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza. Art. 9 - Osservatorio nazionale del turismo 1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economicosociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema. 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonchè la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza. 3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 10 - Articolazione e risorse 1. L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo. 2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 3. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate: a) contributi delle regioni; b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonchè dalle attività di cui al comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata; d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni. 4. La misura del contributo statale è determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978 n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988 n. 362. Art. 11 - Società costituite o partecipate dell'Agenzia 1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attività produttive, può costituire, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le società così costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attività svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia. 2. Alle società di cui al comma 1 può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia. 3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, può costituire società di scopo con Agenzie di promozione turistica locale. Art. 12 - Statuto e regolamenti dell'Agenzia 1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 2. Lo Statuto è deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura è seguita per le successive modificazioni. 3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Art. 13 - Disposizioni finali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Presidente e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. 2. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto. 3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del nuovo Statuto il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilità ed organizzazione. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio presso l'ENIT confluisce nel ruolo del personale dell'Agenzia, conservando il proprio trattamento giuridico ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici. D.P.R. 06/04/2006 n. 207 – Regolamento organizzazione e disciplina Agenzia nazionale del turismo. 6. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT. 7. E' abrogata la legge 11 ottobre 1990 n. 292, recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo. 8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 aprile 2006 Ciampi Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi Ministro delle attività produttive: Scajola Ministro per la funzione pubblica: Baccini Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti Ministro degli affari esteri: Fini Ministro degli italiani nel Mondo: La Loggia Ministro per gli affari regionali: Tremaglia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 164 |
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